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Iniziativa del Codacons a difesa della nostra privacy

Ricevo e molto volentieri vi propongo questa lodevole iniziativa del Codacons:

5. IL CASO “PEPPERMINT”

Gianluca Di Ascenzo, Vicepresidente Codacons

 Molti ricorderanno che il Codacons nel 2007 (si vedano i comunicati stampa Codacons del 27 giugno e del 18 luglio) era intervenuto in alcuni procedimenti dinanzi al Tribunale civile di Roma, al fianco dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, contro le società Peppermint e Techland, per denunciare la violazione della privacy e difendere i diritti dei consumatori.

I processi dinanzi al Tribunale di Roma non si sono ancora conclusi, ma il Garante privacy, con il provvedimento del 28 febbraio 2008 (Bollettino del n. 92/febbraio 2008, doc. web n. 1495246) ha chiuso l’istruttoria avviata sul famoso “caso Peppermint”, stabilendo che “le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet”.

Questa in sintesi la vicenda: le società Peppermint e Techland, attraverso il monitoraggio effettuato sul web da parte della società svizzera Logistep, erano riuscite ad ottenere migliaia di indirizzi IP (i dati che identificano i computer collegati ad Internet) e così erano risalite ai nomi degli utenti ritenuti responsabili di aver scambiato “illegalmente” file musicali e giochi via internet, ai quali avevano poi inviato lettere con cui richiedevano il pagamento di 330 euro, a titolo di rimborso e per evitare azioni civili e penali.

Il Garante, però, come si legge nel comunicato stampa del 13 marzo 2008, “richiamando anche la decisione dell’omologa Autorità svizzera, ha ritenuto illecita l’attività svolta dalle società”, ricordando che “la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti. É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. L’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno). Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e corrette zza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Sulla base del provvedimento del Garante (di cui è stato relatore Mauro Paissan), le società che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.”

Il Codacons, quindi, oltre a manifestare la propria soddisfazione per la pronuncia dell’Autorità, che ha confermato i profili di illiceità dell’operato delle due società, così come denunciato dinanzi al Tribunale di Roma, invita tutti consumatori che volessero essere informati sugli ulteriori sviluppi della vicenda a chiamare il numero verde 800.911.911.

C’è un limite a tutto…

Sembra voler dire il Garante per la privacy nell’emettere la sentenza che vieta di spiare chi scarica musica on line…

E mi sembra giusto: prima di verificare se una persona compie o meno un illecito, ovvero se la musica che scarica è coperta o no da diritto d’autore, non è corretto spiarla a sua insaputa.

Le major musicali  dovrebbero riflettere sul recente esperimento dei Radiohead che hanno proposto il nuovo album scaricabile liberamente dal loro sito.

Inoltre, qualcuno deve ancora spiegarmi in base a quale astruso ragionamento se presto la mia autovettura non compio alcun reato ma se condivido l’ultimo cd di Antonello Venditti divento un criminale.

E’ il caso di dire che se la cantano e se la suonano come gli pare e piace. Comunque, un grazie al Garante per la privacy… e per la pubblica ragionevolezza!